Finanza Sostenibile (SFDR)

Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità a livello di SGR – art. 3
La SGR adotta una politica attiva di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti. In particolare, la Società di Gestione adotta nel proprio processo di investimento un approccio multifattore per l’analisi ESG, prevedendo l’esclusione di settori o aree geografiche controversi (c.d. negative screening), l’esclusione di business in contrasto con normative nazionali ed internazionali (c.d. norm-based screening) e la selezione delle opportunità di investimento mediante integrazione dei fattori ESG (c.d. positive screening).
Prima di finalizzare una decisione di investimento, la SGR individua le tematiche ESG che possono risultare particolarmente significative, ossia quelle che rispecchiano impatti ambientali, sociali e di governance, di rilievo per un’organizzazione. I rischi e le opportunità legati a queste tematiche vengono esaminati attraverso analisi dedicate, anche mediante processi di Due Diligence ESG, ove considerato opportuno.
Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di SGR – art. 4
La SGR, in ottemperanza all’art. 4 del Regolamento UE 2019/2088 – SFDR relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, ha deciso di adottare al momento un approccio di “explain” alla considerazione dei principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ESG (Environment, Social, Governance).
La SGR comunica che, nelle proprie decisioni di investimento, non tiene in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, e, conseguentemente, allo stato attuale non è in grado di fornire l’informativa di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della SFDR, come dettagliata all’art. 4, comma 2, della SFDR. Ciò in quanto la SGR non dispone di dati sufficienti né dal punto di vista quantitativo né qualitativo che possano permetterle di valutare adeguatamente, allo stato attuale, il potenziale impatto negativo delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.
Techshop si riserva la possibilità di aggiornare la propria posizione in merito alla considerazione dei PAI e di aggiornare, se necessario, il presente statement.


Nel 2026 Techshop ha lanciato il Techshop II, allineato ai requisiti SFDR Articolo 8, segue:
Dichiarazione ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo relativo all’informativa sulla sostenibilità per i servizi finanziari (“SFDR”) – art. 10.